Art. 6.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise d'appello di Napoli, nonché i giudizi pendenti davanti al tribunale per i minorenni di Napoli appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio delle sezioni istituite dalla medesima legge, sono devoluti alla cognizione di tali sezioni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili di vecchio rito che, alla data di cui al medesimo comma 1, sono state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 353 del codice di procedura civile, a quelle di muovo rito dopo la precisazione delle conclusioni e ai procedimenti penali per i quali è stato notificato il decreto di citazione alla medesima data.